Nel diritto, nel diritto penale e nelle regole che disciplinano il processo penale non c’è spazio per l’emotività; il diritto si applica, il diritto disciplina e cataloga i fatti umani che possono essere penalmente rilevanti (quando il fatto è tipico: coincidenza tra la norma astratta e il fatto concreto) o indifferenti. A monte di qualsiasi valutazione penale, i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed il principio di non colpevolezza (dimenticato) portato dall’art. 27 della Costituzione. Quanto sta avvenendo in questi giorni in relazione al naufragio della Costa Concordia mostra il volto di un diritto deviato dall’emotività e dal volto inquisitorio; basti pensare alle dichiarazioni rese pubblicamente dagli inquirenti, dai documenti diffusi (cronologico capitaneria di porto), dalle conversazioni telefoniche rese pubbliche; e il segreto istruttorio!? il riserbo delle indagini!? e la prudenza di chi dovrebbe svolgere anche accertamenti a favore dell’indagato (art. 358 c.p.p.) !? di quale cultura della giurisdizione stiamo parlando? Anche l’Ordinanza del GIP di Grosseto solleva forti perplessità nei confronti delle argomentazioni e richieste della Procura arrivando a non convalidare il fermo del C.te Schettino (testualmente: “non ritiene il giudicante che sussista …… il concreto pericolo di fuga”. La Procura ha chiesto la convalida del fermo sostenendo il fondato pericolo di fuga sulla base: 1) dell’avere il C.te Schettino abbandonato la nave; 2) delle conoscenze e dei rapporti umani accumulati nel tempo anche in località estere in ragione dell’attività di navigante del C.te Schettino; 3) della dichiarazione dello Schettino rilasciata ai carabinieri di Orbetello circa l’intenzione di cambiare vita e di non volere più andare per mare. Sulla argomentazione punto 2) scrive (saggiamente) il GIP: “è evidente che questa circostanza sia del tutto ipotetica e comunque sfornita di qualsiasi appoggio anche a livello indiziario”. Sulla argomentazione punto 3) il GIP: “le dichiarazioni ….. sono chiaramente dovute allo sconforto per il disastro provocato e non rivestono alcun rilievo nel senso dell’intenzione di darsi alla fuga”. Anche in relazione a quanto sostenuto dalla Procura in ordine alla intenzione del C.te Schettino di inquinare le prove asportando il Voyage Date Recorder (VDR) della nave, osserva il GIP che ciò “è smentito agli atti”. Di quale cultura della giurisdizione stiamo parlando!? Avv. Gianfranco ANNINO
Per l’assistenza legale si riceve solo su appuntamento.
Inviare email avv.annino@libero.it o contattare i numeri telefonici indicati.